Art. 3.
(Uso del telefono cellulare nelle scuole).

      1. Nelle scuole di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione l'uso del telefono cellulare è consentito al di fuori delle aule scolastiche, negli appositi spazi destinati alla ricreazione degli studenti e alle pause dall'attività lavorativa del personale docente e ATA, nonché durante le gite scolastiche nei momenti di sosta destinati allo svago.
      2. In ogni scuola è attivato un apposito numero telefonico verde per le comunicazioni urgenti delle famiglie con gli studenti.